L’avere acquistato in passato un'abitazione usufruendo delle agevolazioni prima casa non preclude la possibilità di beneficiarne nuovamente in futuro. Tuttavia sussistono alcune precise condizioni: di non essere titolare, al momento della stipula del nuovo contratto, su tutto il territorio nazionale, del diritto di proprietà (o altro diritto reale) su altro immobile acquistato in via agevolata.
Quindi, per poter fruire delle agevolazioni prima casa in relazione al nuovo acquisto, sarà necessario aver prima alienato l'altro immobile acquistato con i benefici.
C’è però un vantaggio: se il riacquisto avviene entro un anno dall'alienazione del precedente immobile agevolato, al contribuente spetterà anche un credito di imposta pari all'imposta (di registro o Iva) versata al momento del primo acquisto, comunque non superiore all'imposta di registro o all'Iva dovuta per l'acquisto della nuova casa.
Il credito potrà essere utilizzato già in diminuzione delle imposte (di registro e ipocatastali, non dell'Iva) dovute per il nuovo atto o per eventuali atti successivi. In alternativa, potrà essere recuperato dalle imposte sui redditi dovute in base alla prima dichiarazione da presentare o in compensazione tramite F24.