Botta e risposta

venerdì 27 febbraio 2015

Responsabilità per l'apposizione del visto di conformità sul modello 730

La circ. Agenzia delle Entrate 26.2.2015 n. 7 riepiloga e chiarisce la disciplina del visto di conformità a seguito delle modifiche apportate dal DLgs. 21.11.2014 n. 175. In particolare, i professionisti che non intendono apporre il visto di conformità sui modelli 730, ma rilasciano visti di conformità solo in relazione ai modelli UNICO, IRAP e IVA, per la compensazione nel modello F24 dei crediti tributari di importo superiore a 15.000,00 euro, ovvero per il rimborso dei crediti IVA annuali o trimestrali superiori a tale soglia, non sono obbligati ad adeguare la polizza per coprire anche i nuovi rischi riguardanti solo i modelli 730. Tutti i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sono invece tenuti ad adeguare il massimale della polizza al nuovo importo minimo di tre milioni di euro, rispetto al precedente limite di 1.032.913,80 euro, fermo restando che il massimale deve comunque essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e dei visti di conformità rilasciati. Inoltre, viene stabilito che tale adeguamento deve avvenire prima dell'apposizione del visto, anche nell'ipotesi in cui la polizza non sia ancora scaduta alla data del 13.12.2014 di entrata in vigore del DLgs. 175/2014. La polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati nel fornire assistenza fiscale deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore (nel caso di modelli 730), non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto. I professionisti che sono già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali possono anche utilizzare tale polizza inserendo una autonoma copertura assicurativa che preveda un massimale dedicato esclusivamente all'assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello minimo previsto.

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