Solo in presenza di regolare provvedimento che consente i lavori, si tratti di DIA o SCIA o comunicazione di inizio lavori, preventivo all’inizio degli stessi, è possibile sostenere spese rilevanti ai fini della detrazione del 50%.
Pertanto solo i bonifici effettuati dopo, ad esempio, la presentazione della DIA fruiscono dei benefici fiscali, fermo restando la irregolarità dei lavori eseguiti prima della DIA stessa.