L’imposta deve essere applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente (articolo 20 del Tur)
In tema di imposta di registro, il Dpr 131/1986 impone di privilegiare l’intrinseca natura (la sostanza) e gli effetti giuridici reali prodotti dal contratto, rispetto ai quali i canoni ermeneutici (la forma) delineati in sede civile (articoli 1362 e seguenti cc) assumono rilievo secondario.
Di conseguenza, è legittimo l’avviso di rettifica con cui l’Agenzia delle Entrate abbia riqualificato un atto di compravendita di terreno, con annesso un fabbricato fatiscente, come trasferimento di area edificabile, sulla base di molteplici elementi indiziari da cui si evinceva l’effettiva regolamentazione degli interessi delle parti.
È quanto si desume dalla sentenza n. 24799 del 21 novembre 2014, con cui la Cassazione è ritornata sulla problematica della corretta tassazione degli atti ai fini dell’imposta di registro.