Botta e risposta

giovedì 19 giugno 2014

Regime dei minimi: no alla ritenuta sul bonus ristrutturazione

Banche e Poste italiane sono tenute, in qualità di sostituti d’imposta, a operare una ritenuta a titolo di acconto, pari al 4%, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare della detrazione d’imposta per lavori di ristrutturazione edilizia e/o di risparmio energetico (articolo 25, comma 1, Dl 78/2010). Quando però il destinatario del bonifico è un contribuente che rientra nel regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, non deve essere operata alcuna ritenuta d’acconto. A tal fine, è necessario rilasciare un’apposita dichiarazione alla banca o all’ufficio postale presso il quale il contribuente è correntista (punto 5.2 del provvedimento delle Entrate n. 185820, del 22 dicembre 2011, e risoluzione n. 47/2013).

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