Botta e risposta

giovedì 08 gennaio 2015

Ravvedimento sprint

Il ravvedimento sprint può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento. In tale ipotesi, la sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, ridotta al 3% in caso di ravvedimento breve entro trenta giorni, è ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La misura varia pertanto dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. Oltre la sanzione, vanno sono dovuti gli interessi legali calcolati in base al tasso legale annuale che dall'1 gennaio 2015 è fissato allo 0,5% da calcolare sul numero dei giorni di ritardo.

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