L'Agenzia delle Entrate, nella circolare 23/E ricorda la finalità del ravvedimento intermedio:
prevedere un'ipotesi di regolarizzazione intermedia tra il ravvedimento breve, entro 30 giorni, e quello lungo;
mantenere un graduale incremento della sanzione in funzione del maggior tempo trascorso dalla commissione della violazione.
Il termine di 90 giorni decorre da momenti diversi a seconda della tipologia di violazione:
Tipo di violazione:
Omesso versamento: Entro 90 giorni dal termine di versamento
Violazione commessa mediante dichiarazione: Entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione
Altro tipo di violazione: Entro 90 giorni dalla commissione della violazione
L'Agenzia delle Entrate si sofferma in modo particolare sulle violazioni “commesse mediante la presentazione della dichiarazione” specificando che le stesse:
riguardano, ad esempio, il contenuto e la documentazione del mod. UNICO / IVA. Per tali violazioni è possibile la regolarizzazione con la riduzione della sanzione a 1/9 del minimo entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione (generalmente entro il 29.12);
non riguardano l’omesso versamento di imposte risultanti dalla dichiarazione, in quanto sebbene il loro ammontare sia determinato in dichiarazione, le relative violazioni non si perfezionano con la presentazione della dichiarazione ma con l'inutile decorso del termine di scadenza di versamento. Per tali violazioni, quindi, i 90 giorni decorrono non dal termine di presentazione della dichiarazione bensì dalla scadenza prevista per il versamento.