Botta e risposta

sabato 08 febbraio 2014

Rateizzazione comunicazioni di irregolarità

Le somme richieste attraverso le comunicazioni di irregolarità possono essere rateizzate in un numero massimo di sei rate trimestrali per importi fino a 5mila euro, di venti rate trimestrali oltre i 5mila euro. Si perde il beneficio della rateizzazione nel caso di mancato pagamento della prima rata entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, o di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva. In tale caso, l’importo dovuto (per imposte, interessi e sanzioni in misura piena), al netto di quanto versato, viene iscritto a ruolo a titolo definitivo. Tuttavia, se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita (articolo 10, comma 13-decies, legge 214/2011).

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