Le somme richieste attraverso le comunicazioni di irregolarità possono essere rateizzate in un numero massimo di sei rate trimestrali per importi fino a 5mila euro, di venti rate trimestrali oltre i 5mila euro.
Si perde il beneficio della rateizzazione nel caso di mancato pagamento della prima rata entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, o di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva.
In tale caso, l’importo dovuto (per imposte, interessi e sanzioni in misura piena), al netto di quanto versato, viene iscritto a ruolo a titolo definitivo. Tuttavia, se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita (articolo 10, comma 13-decies, legge 214/2011).