Botta e risposta

martedì 15 dicembre 2015

Prestazioni professionali gratuite : legittimità

Secondo Cass. 21972/2015 le prestazioni rese dai commercialisti a titolo gratuito a favore di parenti, amici, soci di società già clienti a pagamento dello studio e di altri clienti non sono contestabili da parte dell'Agenzia delle Entrate. In base all'art. 54 del TUIR concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo i compensi "in denaro o in natura percepiti"; risulta, quindi, chiara l'irrilevanza delle prestazioni per le quali non sono pattuiti corrispettivi. Inoltre, anche qualora sia stabilita la loro spettanza, trova applicazione il criterio di imputazione per cassa per cui gli stessi non sono imponibili se non vengono, di fatto, percepiti. Come sancito dalla stessa Corte di Cassazione, la gratuità della prestazione potrebbe tuttavia essere contestata in presenza di un comportamento manifestamente antieconomico, fermo restando che la prestazione d'opera del professionista può essere gratuita, oltre che per amicizia e parentela, anche per ragioni di convenienza (sentenza 20269/2010) e che l'onerosità del contratto d'opera non rappresenta elemento essenziale ai fini della sua validità (sentenza 16966/2005). Potrebbe quindi risultare utile evidenziare nella lettera di incarico le ragioni per le quali non si prevede specifico corrispettivo a fronte delle prestazioni rese.

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link