Botta e risposta

giovedì 17 aprile 2014

Prestazioni occasionali e versamento contributivo

E’ la soglia di 5.000 Euro che fa scattare l’obbligo di versamento contributivo. Infatti in base all’art. 44, c. 2 del D.L. 269/03, viene previsto l’obbligo di versamento contributivo quando, nel corso dell’anno solare (da 1/1 a 31/12), il collaboratore superi la soglia di euro 5.000,00 di reddito dalle prestazioni meramente occasionali. Fino a 5.000 Euro vige una vera e propria esenzione. Se nell’anno il reddito sarà di 6.000 euro i contributi verranno versati su 1.000 euro. Il collaboratore è obbligato ad effettuare l’iscrizione alla c.d. “gestione separata INPS” (L. 335/95) al superamento della soglia di reddito predetta. Sotto delle imposte sui redditi, le prestazioni occasionali sono disciplinate dall’art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86 che definisce i redditi di collaborazione occasionale quali “redditi diversi”. Tali redditi dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi annuale del collaboratore e concorreranno alla formazione del reddito complessivo al netto delle spese sostenute ed afferenti le prestazioni occasionali fornite.

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