Come noto, sono considerate società (di persone / capitali) in perdita sistematica quelle che, pur superando il test di operatività sui ricavi risultano in perdita nei 3 periodi d’imposta precedenti; oppure nei 3 periodi precedenti risultano in perdita per 2 periodi d’imposta per il restante periodo d’imposta dichiarano un reddito inferiore a quello minimo determinato ai sensi dell’art. 30, Legge n. 724/94.
Si rammenta che, essendo considerati di comodo, nei confronti di tali soggetti operano le seguenti conseguenze negative: obbligo di dichiarare ai fini IRES / IRPEF un reddito non inferiore a quello minimo presunto e ai fini IRAP un valore della produzione minimo (determinato aumentando il reddito minimo ai fini delle imposte dirette di alcune componenti indeducibili); utilizzo, nel periodo d’imposta in cui la società è non operativa, delle perdite dei periodi d’imposta precedenti in diminuzione soltanto della parte di reddito eccedente il minimo; impossibilità di chiedere a rimborso / utilizzare in compensazione nel mod. F24 il credito IVA; obbligo, per le società di capitali, di versare la maggiorazione IRES del 10,50%.
Al fine di verificare la sussistenza del requisito di sistematicità delle perdite è necessario avere riguardo alle perdite fiscali (risultanti dal mod. UNICO), mentre nessun rilievo assumono le perdite risultanti dal bilancio d’esercizio, ossia quelle civilistiche.