Per gli appalti relativi alla costruzione di beni agevolabili con credito d’imposta del 15% rilevano gli stati di avan¬zamento lavori liquidati e accettati dal committente entro la fine del periodo di applicazione dell’agevolazione (30 giugno 2015).
L’articolo 18 del D.L. n.91/14, come noto, ha introdotto la possibilità di fruire di un credito d’imposta del 15% a fronte dell’acquisto di beni nuovi, rientranti nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007, nel periodo 25 giugno 2014 - 30 giugno 2015, in eccedenza rispetto agli acquisti di beni nuovi rientranti nella me¬desima divisione avvenuti nei cinque periodi d’imposta precedenti (sono in ogni caso esclusi gli investimenti di beni di importo non superiore a euro 10.000).
In analogia con quanto già previsto in passato dall’agevolazione «Tremonti-ter» di cui al D.L. n.78/09, anche per la disposizione in esame nella nozione di «acquisto» rientra non solo quello diretto del bene «finito» presso un fornitore terzo, ma anche l’acquisizione del bene tramite contrat¬to di appalto o costruzione in economia.
Tale impostazione è stata a suo tempo confermata anche dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n.44/E/09 che, a commento della predetta agevolazione «Tremonti-ter» aveva fornito preziose indicazioni sulla quantificazione e competenza degli investimenti effettuati tramite contratti d’appalto o con costruzione in economia.