La Corte di cassazione con sentenza del 17 aprile 2015, n. 7845 ribadisce che l’onere della prova ricade sull’Amministrazione Finanziarie.
Qualora venga contestata ad un contribuente l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, tocca alla Amministrazione finanziaria dimostrarlo.
Il Giudice tributario di merito è tenuto a valutare gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione stessa, sia singolarmente che nel loro complesso, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio.
Con la sentenza citata la Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in ordine al soggetto sul quale grava l’onere della prova dell’inesistenza delle operazioni economiche sottese alle fatture emesse.
Qualora l’Amministrazione finanziaria contesti la deducibilità dei costi documentati da fatture relative ad operazioni ritenute inesistenti, l’onere della prova in ordine all’inesistenza delle stesse «incombe all’Amministrazione finanziaria che adduca la falsità del documento (e quindi l’esistenza di un maggiore imponibile), e può essere adempiuto, ai sensi dell’articolo 39, primo comma, del Dpr 29 settembre 1973, n. 600 , anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti»; trattandosi di presunzioni relative, ricade ovviamente sul contribuente l’onere della prova contraria (in tal senso vedi anche Cassazione, 4 luglio 2014, n. 15331 ).