Non è reato l’omesso versamento dell’Iva fino all’importo annuo di 103.291 euro per i fatti commessi entro il 17 settembre 2011: nel quadro normativo allora in vigore, la soglia di 50 mila euro stabilita dalla legge era irra¬gionevole, poiché inferiore rispetto alle soglie di punibilità all’epoca previste per i più gravi reati di dichiarazione omessa (77.468) e di dichiarazione infedele (103.291).
Per rimediare alla lesione del principio di uguaglianza, pertanto, occorre allineare la soglia del reato di omesso versamento a quella stabilita per il reato più grave.
Con la recentissima sentenza n.80 la Consulta ha dichiarato illegittimo l’art.10-ter del D.Lgs. n.74/00, nella parte in cui, per fatti commessi sino al 17/9/2011, punisce l’omesso versamento dell’Iva dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, a 103.291,38 euro.