Costituiscono cessioni di beni ai fini Iva gli omaggi relativi a beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa indipendentemente dal valore (art.2, co.2, n. 4 d.P.R. 633/72).
L’esercizio della rivalsa è facoltativo, ai sensi dell’art.18 del decreto Iva, ma la stessa disposizione prevede due specifiche ipotesi di esclusione dal campo dell’Iva degli omaggi: sono operazioni escluse (irrilevanti ai fini Iva) le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore a 50 euro.
Questo limite è stato uniformato a quello previsto dalle imposte sui redditi dal recente decreto legislativo sulle semplificazioni, mentre la soglia precedente soglia era di 25,82 euro; sono allo stesso modo escluse dall’applicazione dell’Iva le cessioni di beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta a norma dell’art.19.