Per le spese di rappresentanza e gli omaggi aziendali di valore unitario non superiore a 50 euro è prevista la detrazione IVA al 100% (D.Lgs. n. 175/2014), così come avviene ai fini della deducibilità dalle imposte sui redditi (articolo 108, comma 2 del TUIR).
La detraibilità IVA integrale si applica dunque ai beni e servizi acquistati da imprese e professionisti a scopo promozionale e/o di erogazione a titolo gratuito.
Per applicare il corretto limite di costo unitario del bene è necessario considerare il momento di effettuazione dell’operazione, ovvero la data della consegna o spedizione dei beni risultante dal Ddt o altro documento di trasporto analogo, o la data della fattura di acquisto se la consegna del bene avviene contestualmente all’emissione della fattura. Non rileva invece la data di registrazione della fattura.
Tale disposizione riguarda omaggi aziendali e spese di rappresentanza mentre restano escluse le spese di pubblicità, in quanto costi differenti sotto l’aspetto normativo delle imposte dirette e dell’IVA.
Per spese di rappresentanza (art. 1, comma 1, D.M. 19.11.2008) si intendono quelle funzionali all’immagine esterna della società, sostenute per acquisto di gadget e beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti necessari a distinguerli come prodotti d’impresa (viene catalogato come spesa di rappresentanza l’omaggio natalizio ai clienti ma non quello ai dipendenti, considerato spesa per prestazione di lavoro.
Per spese di pubblicità si intendono quelle sostenute per realizzare un’azione didirect marketing rivolta indistintamente alla collettività per aumentare la vendita del prodotto reclamizzato, o comunque per presentare l’azienda al mercato. Forme di comunicazione diverse dalla pubblicità possono essere le promozioni, le sponsorizzazioni e le pubbliche relazioni.