Botta e risposta

martedì 22 aprile 2014

Obbligo iscrizione alla gestione separata INPS

Secondo l’articolo 2, co. 26, L. 8.8.1995, n. 335 sono tenuti all’iscrizione in Gestione separata INPS precise categorie di contribuenti: collaboratori coordinati e continuativi con contratto a progetto nel settore privato, anche non residenti in Italia; liberi professionisti senza Cassa previdenziale di categoria o non tenuti al versamento del contributo soggettivo; lavoratori autonomi occasionali, con reddito superiore a 5.000 euro annui, anche non residenti in Italia; soci di Srl commerciale che partecipano al lavoro aziendale e ricoprono l’incarico di amministratore percependo un compenso; associati in partecipazione che apportano alla società solo il proprio lavoro con compensi qualificati come redditi da lavoro autonomo (l’associante versa il 55% del contributo, l’associato il 45%); incaricati di vendite a domicilio.

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