Per effetto dell’abrogazione del comma 2 dell’art. 2477, C.c., l’obbligo di nomina del Collegio sindacale / revisore delle srl non è più collegato all’entità del capitale sociale.
Di fatto la presenza dell’organo di controllo è ora obbligatoria soltanto qualora:
- per 2 esercizi consecutivi siano stati superati 2 dei 3 limiti previsti dall’art. 2435-bis, ossia le soglie il cui superamento comporta la redazione del bilancio in forma ordinaria;
- la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.
Tale modifica si riflette anche sull’obbligo di nomina dell’organo di controllo delle cooperative, stante il richiamo al citato art. 2477 contenuto nell’art. 2543, C.c.