Il trattamento degli immobili d’impresa ai fini della Tasi deve prendere le mosse dal fatto che nella nuova m¬posta non valgono le agevolazioni Imu, se non sono espressamente richiamate.
Ne consegue che per i fabbri¬cati merce delle imprese costruttrici non opera alcuna esenzione da imposta.
Questi immobili quindi potranno essere assoggettati al tributo nella misura massima del 2,5 per mille, salva la possibilità dei Comuni di elevare questa aliquota fino al 3,3 per mille, a condizione di deliberare agevolazioni per l’abitazione principale.
La Tasi è deducibile per gli immobili merce e per i beni strumentali, per natura o per destinazione, che concorrono alla formazione del reddito d’impresa secondo gli ordinari criteri dei costi e dei ricavi d’esercizio. L’imposta non è invece deducibile per gli immobili abitativi immobilizzati per i quali, in ragione dell’assoggettamento a imposi¬zione con i criteri catastali, vige il divieto di deduzione dei costi e delle spese previsto dall’art.90, co.2, del Testo unico delle imposte sui redditi.