Il mancato pagamento delle somme in pendenza di giudizio fa scattare le misure cautelari o esecutive.
Anche nel caso di riscossione di somme in pendenza di giudizio, infatti, l’agente della riscossione gode di ampi poteri per garantire l’effettività della riscossione, così come previsto dal d.P.R. 602/73.
In particolare, in caso di mancato pagamento delle somme dovute in pendenza di giudizio, Equitalia può, a seconda degli importi dovuti, iscrivere ipoteca, disporre il fermo dei beni mobili registrati, procedere alla notifica del pignoramento di beni immobili e/o mobili, esercitare ogni altra azione cautelare e conservativa prevista per la tutela del credito, procedere all’e¬spropriazione dei beni mobili e immobili.
Per l’iscrizione del fermo amministrativo, prima del provvedimento l’agente della riscossione ha l’obbligo di notificare al debitore una comunicazione preventiva, con la quale avvisa che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni (e non più di 20), sarà esegui¬to il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari.
Entro tale termine, tuttavia, il debitore può dimostrare che il bene mobile in questione è strumentale all’attività di impresa o della professione. In tal caso non si provvederà al fermo del mezzo.