Botta e risposta

mercoledì 22 gennaio 2014

Mini Imu e Tares. Pagamento in ritardo. Sanzioni e interessi

Nel caso in cui non si paga la Mini Imu e la Tares entro la scadenza del 24 gennaio il Comune può notificare al cittadino un atto di accertamento richiedendo l'imposta non versata, gli interessi, la sanzione (il 30%) e le spese di notifica. Per ovviare a questa procedura è possibile versare l’importo per intero o come integrazione a quanto già pagato attraverso il ravvedimento operoso, pagando una maggiorazione minima. Il ravvedimento operoso può essere di tre tipi: il “ravvedimento sprint”: che può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento; la sanzione ordinaria del 30 per cento, applicabile sui pagamenti di imposte tardivi od omessi, si riduce allo 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo. Il ”ravvedimento breve” (mensile) che può essere effettuato dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza; dopo il 14° giorno ed entro il 30° la misura del 30 per cento, la sanzione si riduce di 1/10 e quindi al 3%. Il “ravvedimento lungo” (annuale) che può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione. Oltre il trentesimo giorno, la sanzione si riduce di 1/8 e quindi al 3,75%.

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