L’art. 7, comma 1, DPR n. 542/99 prevede, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a determinati limiti (€ 400.000 per i soggetti esercenti prestazioni di servizi e € 700.000 in caso di esercizio di altre attività), la possibilità di optare per l'effettuazione delle liquidazioni IVA trimestrali.