Il diritto del coniuge separato sulla casa già adibita a residenza familiare non configura un diritto reale di abitazione, assimilabile a quello del coniuge superstite (articolo 540 cc), bensì un mero diritto personale di godimento.
Il reddito fondiario è pertanto conseguito dal coniuge proprietario, per quanto non assegnatario della casa.
Al contrario, non deve dichiarare alcun reddito l’ex coniuge assegnatario, ma non proprietario.
Ai fini Imu, invece, l’assegnatario ha la soggettività passiva, a prescindere dalla sua eventuale proprietà sull’immobile; comunque, la casa assegnata al coniuge a seguito di provvedimento del giudice di separazione legale è assimilata all’abitazione principale e beneficia dell’esenzione dal pagamento dell’imposta.
Ai fini della Tasi, infine, è il coniuge assegnatario il soggetto tenuto a pagare il tributo, con l’aliquota e la detrazione eventualmente prevista per l’abitazione principale .