La detrazione per lavori di ristrutturazione edilizia spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), a condizione però che lo stesso sia convivente del possessore o detentore dell’immobile, sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui (circolare 36/2007, paragrafo 1).
Prescindendo dal grado di parentela, tra i soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione rientrano comunque anche i comodatari degli immobili da ristrutturare. La condizione di comodatario deve sussistere fin dal momento dell’inizio dei lavori.