La sospensione feriale , dal 1° agosto al 15 settembre, riguarda i termini “processuali” relativi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative.
Oggetto di sospensione sono gli atti compiuti nell’ambito di un processo giurisdizionale svolto davanti ad un giudice e non quelli relativi ad un pagamento o attinenti ad un procedimento che si svolge davanti alla pubblica amministrazione e non ad un giudice (ad esempio l’autotutela).