La dilazione del debito tributario presso l'agenzia delle Entrate segue regole diverse rispetto a quella attivabile presso Equitalia.
In caso di dilazione presso l'Ufficio, il mancato pagamento di una rata oltre il termine di scadenza della rata trimestrale successiva determina, infatti, l'immediata decadenza dalla dilazione concessa e la contestuale iscrizione a ruolo del debito residuo ancora dovuto, con l'aggravio della sanzione del 30% sulla rata non versata (nel caso di avvisi bonari) o del 60% sul debito residuo (nel caso di avvisi di accertamento), oltre che l'aggio della riscossione all'8%. In ogni caso, una volta decaduto dalla dilazione presso l'Ufficio, il contribuente può chiedere ed ottenere una nuova rateazione presso l'Agente delle Riscossione.
Al contrario, invece, è più difficile decadere dalla dilazione concessa da Equitalia. Dal 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del Dl 69/2013 (il “Decreto Del Fare”), infatti, il debitore decade dal beneficio della dilazione concessa dall'Agente della Riscossione se non versa ben otto rate mensili, anche non consecutive. Inoltre, a fronte della presentazione di prove adeguate circa la grave situazione di difficoltà economica che non consente di rispettare il piano di dilazione ordinario o in proroga già concesso, il contribuente può chiedere ad Equitalia di accedere alla cosiddetta “dilazione straordinaria” fino ad un massimo di dieci anni.