Botta e risposta

martedì 24 giugno 2014

La deducibilità dei crediti prescritti

Le perdite su crediti sono deducibili “automaticamente” anche se riferite a crediti prescritti. La prescrizione, ai sensi dell’art. 2934, C.c. si manifesta qualora il titolare del diritto non lo eserciti per un determinato periodo di tempo previsto dalla legge (in generale, ai sensi dell’art. 2946, C.c., 10 anni. Il termine è di 5 anni, ex art. 2948, C.c. per i crediti relativi ai canoni di locazione, agli interessi ed ai pagamenti da effettuarsi annualmente o in termini più brevi ovvero di 1 anno per i crediti relativi alle provvigioni spettanti al mediatore ex art. 2950, C.c., ai premi di assicurazione ex art. 2952, C.c., ecc.). Come precisato nella citata Circolare n. 26/E, la prescrizione “ha come effetto quello di cristallizzare la perdita emersa e di renderla definitiva”. I crediti prescritti sono automaticamente deducibili a prescindere dal relativo importo e pertanto anche se superiori a € 2.500 (5.000). Per i crediti prescritti, come specificato dall’Agenzia nella Circolare n. 26/E, considerato che già in vigenza della “vecchia” disciplina la prescrizione costituiva un elemento certo e preciso che consentiva la deducibilità della perdita, “indipendentemente dal periodo d’imposta in cui si prescrive il credito (ante o post 2012) resta salvo il potere dell’Amministrazione di contestare che l’inattività del creditore abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale

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