Gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche se eseguiti in una «prima casa», devono essere fatturati dall'impresa edile al cliente con aliquota Iva nella misura del 10 per cento.
L'aliquota Iva del 4 per cento non si può applicare alle opere di ristrutturazione, ma solo agli interventi di ampliamento della prima casa. A condizione che i locali di nuova realizzazione non comportino la creazione di una nuova unità immobiliare e l' abitazione conservi, al termine dei lavori, le caratteristiche di immobile «non di lusso».