Per le spese di rappresentanza e gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro, si potrà detrarre l’IVA al 100%, così come già avviene ai fini della deducibilità dalle imposte sui redditi.
Finora la detraibilità IVA per le erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi a fini promozionali nei confronti delle imprese era totale fino a valori unitari di 25,82 euro.
Ad innalzare tale valore, uniformandolo al limite per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi (articolo 108, comma 2, del TUIR), è stato il Decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali.
Ricordiamo che tale disposizione riguarda le spese di rappresentanza, che sono sostanzialmente differenti dalle spese dipubblicità, sebbene spesso possono essere confuse. Esse appartengano infatti alla stessa famiglia di costi ma, in base al tipo di spesa sostenuta, cambia l’aspetto normativo delle imposte dirette e dell’IVA.
Per spese di rappresentanza si intendono tutte quelle funzionali all’immagine esterna della società, sostenute per acquisto di gadget e beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti necessari a distinguerli come prodotti d’impresa.
Diversamente si intendono spese di pubblicità quelle sostenute per realizzare un’azione di direct marketing rivolta indistintamente alla collettività per aumentare la vendita del prodotto reclamizzato, o comunque per presentare l’azienda al mercato. Forme di comunicazione diverse dalla pubblicità possono essere le promozioni, le sponsorizzazioni e le pubbliche relazioni.