L’Amministrazione Finanziaria con la C.M. 31/E/2014, ha chiarito che agli immobili per i quali non ricorrono le condizioni previste per l’applicazione dell’agevolazione “prima casa”, richiamate dal numero 21) della Tabella A, parte II, allegata al medesimo D.P.R. n. 633 del 1972 deve ritenersi che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento alle cessioni o agli atti di costituzione di diritti reali aventi a oggetto case di abitazione diverse dalla “prima casa”, non assume più alcun rilievo la definizione di “abitazione di lusso” di cui al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969 che deve pertanto ritenersi superata.
Di conseguenza, l’aliquota IVA del 10 per cento si applica – sussistendogli altri presupposti richiesti dalla norma – agli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi a oggetto case di abitazione (anche in corso di costruzione) ovvero fabbricati Tupini classificati o classificabili nelle categorie catastali diverse dalle cat. A/1, cat. A/8, cat. A/9, effettuati a decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014 (ovvero il 13.12.2014).