L’esecuzione di interventi su parti comuni condominiali con pagamenti e procedure da parte dell’amministratore condominiale, esclude l’applicazione del bonus mobili.
La detrazione Irpef per il recupero edilizio è stata estesa anche alle spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per l’acquisto dei mobili finalizzati all’arredo dell’abitazione oggetto di ristrutturazione, ivi compresi i grandi elettrodomestici dotati di etichetta energetica, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), nella misura del 50%, fino ad un importo massimo di spesa di 10.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
La circolare 29/E/2013 conferma che l’agevolazione è riconosciuta solo in favore di coloro che fruiscono della detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16 bis Tuir 917/1986, articolo 1, comma 139, legge 147/2013).
La detrazione si applica per tutti i lavori eseguiti all’interno delle singole unità immobiliari per i quali si applica la detrazione del 50%, purchè tali lavori siano configurabili come di manutenzione straordinaria (la manutenzione ordinaria è agevolata solo per gli interventi sulle parti comuni).
Viceversa, quando gli interventi edili di ristrutturazione vengono effettuati su parti comuni, la detrazione si applica solo se si acquistano mobili diretti ad arredare spazi comuni o eventualmente la casa del portiere.