La regola generale delle locazioni di fabbricati ad uso abitativo contenuta nell’art. 10, comma 1, n. 8), DPR n. 633/72, in vigore dal 26.6.2012, è quella dell’esenzione IVA.
È fatta salva la possibilità di applicare l’imposta relativamente alle locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici e alle locazioni di fabbricati abitativi destinati ad “alloggi sociali”.
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.6.2013, n. 22/E, “l’opzione per l’imponibilità delle locazioni di fabbricati abitativi in regime di libero mercato può essere esercitata … soltanto dalle imprese costruttrici e/o di ripristino dei fabbricati medesimi. Diversamente, l’opzione per imponibilità delle locazioni degli «alloggi sociali» … può essere esercitata a prescindere dalle caratteristiche soggettive del locatore …”.