Per i trasferimenti di immobili localizzati in zone comprese in piani urbanistici particolareggiati, per i quali, fino al 31.12.2013,era possibile usufruire dell’imposta di registro nella misura dell’1%, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al trattamento sanzionatorio applicabile in caso di decadenza dal regime agevolato.
Nell’ipotesi di mancata utilizzazione edificatoria entro il termine di 11 anni dalla registrazione dell’atto , alienazione dell’immobile prima dell’ultimazione dell’intervento, poiché non sussiste in capo al contribuente alcun obbligo di denuncia di tali eventi all’Ufficio, non si rende applicabile la sanzione , dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, prevista in caso di omessa comunicazione.