Dal 1° gennaio 2015 i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto “di ciascun anno” invece che dal 1° agosto al 15 settembre. L’istituto della sospensione feriale riguarda anche il contenzioso tributario.
Rimangono esclusi dall'ambito di applicazione della sospensione feriale tutti quei termini di prevalente matrice amministrativa come ad esempio il termine per proporre le istanze di interpello o per presentare osservazioni agli uffici finanziari.
Applicando alla “nuova” sospensione dal 1° al 31 agosto i principi individuati dalla Cassazione in relazione al precedente periodo di sospensione di 46 giorni (ossia dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno) si deve ritenere che tutti i termini processuali riprendono a decorrere dal 1° settembre, se hanno avuto inizio e non sono maturati anteriormente al 1° agosto, ovvero iniziano a decorrere dal 1° settembre - che non può essere computato - quando dovrebbero iniziare durante il periodo feriale (Cass., S.U., n. 3668/1995, Cass. n. 7757/2007 e n. 4785/2005).
Si tenga presente, poi, che nulla vieta la notifica di un ricorso o di un appello durante il mese di agosto, quindi in pieno periodo di sospensione feriale; ma in questo caso l’atto è come se venisse proposto alla scadenza della pausa estiva, con la conseguenza che i termini, ad esempio, per la costituzione del convenuto o per l’iscrizione della causa a ruolo inizieranno a decorrere dal primo settembre.