Chi acquista la prima casa può fruire delle suddette agevolazioni a condizione che non possegga, nello stesso Comune, altro immobile idoneo ad essere adibito ad abitazione, neppure in comunione con il coniuge;
non sia titolare di diritti di uso, usufrutto, abitazione su altro immobile nel medesimo Comune;
non sia titolare, interamente o per quote, di altro immobile su tutto il territorio nazionale, per il quale abbia già fruito delle agevolazioni ;
l’immobile si trovi nel Comune in cui l’acquirente ha stabilito o stabilirà la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto, o nel quale svolge la propria attività;
l’immobile acquistato non sia considerato “di lusso”.
Tali condizioni devono sussistere tutte al momento dell’acquisto, e devono essere dichiarate al notaio, che le trascrive nell’atto di compravendita.