Con riferimento, invece, ai redditi diversi di natura finanziaria, l’articolo 3, comma 6, del decreto prevede che l’aliquota del 26 per cento si applica alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° luglio 2014.
Al fine di chiarire quanto sopra esposto, merita di essere ricordato che le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti. È invece irrilevante l’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione.
In questo caso, tuttavia, il legislatore ha introdotto la possibilità di affrancare il costo o il valore di acquisto: in tal modo i contribuenti possono assumere come costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziare il valore alla data del 30 giugno 2014, in luogo dell’originario costo