Dal primo gennaio con l’introduzione dell’articolo 17-ter al D.P.R. n.633/1972, è entrato in vigore il c.d. split payment.
Si tratta della procedura in base alla quale per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A., la relativa IVA viene versata dagli Enti stessi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia.
Il testo dell’art. 17 –ter, co. 2, D.P.R. 633/1972, a seguito del recente intervento normativo , esclude dall’applicazione dello split payment i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
Ci si chiede se il nuovo meccanismo debba quindi includere anche i professionisti in quanto soggetti a ritenuta di acconto e non a titolo d’imposta.
In attesa di conferme da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che siano esclusi dallo split payment i professionisti soggetti a ritenuta d’acconto.
Pertanto, il professionista che emette una fattura nei confronti della P.A. non sarà attratto dalle nuove disposizioni e quindi non ricadrà nello split payment. Si applicherà nei suoi confronti ancora l’art.6, comma 5, del D.P.R. 633/72, con l’IVA che sarà versata dal professionista al momento in cui l’Ente pagherà la parcella.