Botta e risposta

venerdì 15 maggio 2015

Forfettari: errori sanabili entro il 18.05

La Legge di Stabilità 2015 ha delineato un nuovo regime forfetario agevolato per i contribuenti “di ridotte dimensioni”, ovvero gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale, che prevede l’assoggettamento a imposizione sostitutiva del 15%. Ai fini Iva il “forfettario” la norma prevede che il contribuente operi senza addebitare alla controparte l’IVA sulle operazioni attive e senza poter operare la detrazione del tributo. Per le operazioni per le quali il soggetto è individuato quale debitore dell’imposta (ad esempio, prestazioni ricevute da soggetti non residenti ed imponibili in Italia, operazioni soggette al reverse charge, acquisti intracomunitari superiori a 10.000 euro annui) è previsto l’obbligo di versamento del tributo entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’operazione è stata effettuata. Nel regime forfetario la fattura viene quindi emessa senza addebito dell’IVA e con l’indicazione che trattasi di “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014”. In tale ipotesi, la fattura, analogamente a quanto previsto per il regime dei minimi, non riporta l’esposizione dell’IVA. Qualora sia stata emessa una fattura recante l’indicazione dell’IVA per un errore materiale, il contribuente può avvalersi del nuovo regime forfetario effettuando le opportune rettifiche. Pertanto, i contribuenti che, pur volendo aderire al regime in questione, hanno erroneamente già emesso fatture con IVA, possono effettuare le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell’imposta. Il cedente o prestatore può emettere nota di variazione, da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini Iva, per correggere gli errori commessi con la fattura. Al contrario il cessionario o committente che abbia registrato la fattura, è tenuto a registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. È dunque essenziale che il contribuente trimestrale non proceda alla liquidazione dell’IVA con l’esercizio del diritto di detrazione. Quindi, il comportamento concludente si realizza solo quando si provvede alla prima liquidazione Iva trimestrale del 2015 (in scadenza il prossimo lunedì 18 maggio), poiché se si detrae anche l’Iva acquisti nella liquidazione periodica la scelta per il regime ordinario risulta irrimediabilmente manifestata.

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