La responsabilità da parte dei liquidatori e dei soci stabilita dall’art.36 del d.P.R. n.602/73 opera soltanto in pre¬senza di un atto valido nei confronti della società e di un debito tributario che al momento della cancellazione della società risulta accertato in via definitiva nei confronti della stessa.
Di conseguenza, quando viene notifi¬cato un atto impositivo dopo l’estinzione della società, non può essere addossata ai soci e ai liquidatori alcuna responsabilità.
Questo perché l’atto emesso nei confronti di una società estinta non può considerarsi un atto valido e perché l’art.36 del d.P.R. n.602/73 non disciplina eventuali “sopravvenienze” che si realizzano dopo l’e¬stinzione.
È questo il contenuto di una sentenza della CTP di Torino, n.570/7/15, depositata il 15 aprile 2015, la quale valorizza la matrice civilistica della norma dell’art.36 del d.P.R. n.602/73.