I contribuenti che escono dal regime dei minimi per entrare nel regime cosiddetto degli ex minimi (articolo 27, comma 3, del Dl 6 luglio 2011, n. 98) restano soggetti ai seguenti obblighi:
a) conservazione dei documenti ricevuti ed emessi (fatture ricevute, fatture emesse, altri documenti giustificativi di costi, eccetera);
b) fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non siano esonerati (ai sensi dell’articolo 2 del Dpr 696/1996);
c)) comunicazione dei dati Iva di cui all’articolo 8 – bis del Dpr 322/1998, qualora il volume d’affari sia eguale o superiore a 25.822,84 euro;
d) presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini Iva, delle imposte sui redditi;
e) versamento annuale dell’imposta sul valore aggiunto; versamento dell’acconto e del saldo ai fini Irpef;- versamento dell’acconto e del saldo delle addizionali comunali e regionali ai fini Irpef;
f) adempimenti dei sostituti di imposta previsti dal Dpr 600/1973, ivi compresa la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta (modello 770) e il rilascio delle certificazioni per i compensi corrisposti ai percipienti;
g) comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di cui al Dl 78/2010;comunicazione all’agenzia delle Entrate delle operazioni da o verso Paesi black list;
h) presentazione del modello relativo agli studi di settore compreso nella dichiarazione annuale.
Sono viceversa esonerati dai seguenti adempimenti: registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini Iva e delle imposte sui redditi; tenuta del registro dei beni ammortizzabili, qualora il contribuente sia in grado di fornire in forma sistematica, a richiesta degli uffici, i medesimi dati che avrebbero dovuto essere annotati nel registro; liquidazioni e versamenti periodici ai fini Iva; versamento dell’acconto annuale ai fini Iva; presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta sulle attività produttive (Irap).