Domanda “leggera” per la riammissione alla rateazione entro fine mese per tutti i contribuenti decaduti al 22 giugno 2013.
Non sarà necessario allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica, a prescindere dal fatto che l’importo del debito per cui era stata inizialmente chiesta la dilazione (poi non rispettata) sia inferiore o superiore a 50mila euro.
La nuova dilazione terrà conto, infatti, dello stesso numero di rate del vecchio piano originariamente concesso. È quanto emerge dalle risposte fornite da Equitalia in vista della scadenza del 31 luglio prossimo per la riammissione al beneficio della nuova dilazione prevista dall’art.11-bis del D.L. n.66/14.
Trattamento differenziato per i debiti sorti dopo la decadenza dal vecchio piano.
I debiti inclusi in una preceden¬te rateazione non rispettata e per cui il contribuente è decaduto entro il 22 giugno 2013 possono essere nuo¬vamente dilazionati secondo il numero di rate inizialmente concesso, anche nel caso in cui siano aumentati per effetto degli interessi di mora.
Gli altri debiti, invece, eventualmente sorti successivamente e, quindi, non legati a una rateazione decaduta entro il 22 giugno 2013, seguono le regole generali attualmente vigenti in materia di rateazioni, inclusa la verifica dell’Isee o degli altri parametri di bilancio, se il debito relativo è superiore a 50mila euro