In caso di vendita dell'immobile sul quale sono stati eseguiti interventi di recupero edilizio, le quote di detrazione residue si trasferiscono in capo al nuovo titolare, salvo diverso accordo tra le parti (articolo 16-bis, comma 8, del Tuir).
Il passaggio del beneficio opera nelle ipotesi in cui viene trasferita la proprietà del fabbricato, sia a titolo oneroso che gratuito (paragrafo 1.2 della circolare 25/E del 2012). Pertanto, il diritto alla detrazione si trasferisce al donatario, salvo diversa volontà da esplicitare nell’atto di donazione.