Per quanto riguarda le locazioni, la regola generale vigente per i fabbricati a uso abitativo è quella dell’esenzione dell’Iva.
Tuttavia in due casi è possibile rendere le operazioni imponibili: nel caso di locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici ed in quello di locazioni di fabbricati abitativi destinati agli “alloggi sociali”. Si tratta peraltro di facoltà riconosciute al locatore che potrà optare per l’imponibilità delle locazioni applicando un’aliquota Iva pari al 10%.
Per quanto riguarda i fabbricati strumentali, quelli che “per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni”, sono anch’essi soggetti all’esenzione dell’Iva; tuttavia anche in questo caso il locatore ha la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta.
Infine non si applica più la norma - per questa tipologia di immobili – che prevedeva l’imponibilità obbligatoria legata alle caratteristiche dei locatari (conduttori privi del diritto a detrazione o con pro-rata di detraibilità pari o inferiore al 25 per cento).