Per fruire della detrazione al 50% delle spese per ristrutturazione se la normativa non prevede che debbano essere richieste abilitazioni, né che debba essere fatta alcuna comunicazione al Comune in cui è situato l’immobile, è necessario redigere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrino tra quelli agevolabili.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nelle faq pubblicate sul proprio sito.
Si ricorda che il Provvedimento 2 novembre 2011 prevede l’obbligo di conservazione della seguente documentazione:
- abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori);
- domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti;
- ricevute di pagamento dell’ICI (ora IMU) se dovuta;
- per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;
- comunicazione preventiva alla ASL indicante la data di inizio dei lavori, se risulta obbligatoria per le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri; - atture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
- ricevute dei bonifici di pagamento.
Se la normativa non prevede che debbano essere richieste abilitazioni, né che debba essere fatta alcuna comunicazione al Comune in cui è situato l’immobile, è necessario redigere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.