Nel caso in cui il de cuius fosse stato tenuto alla presentazione della propria dichiarazione dei redditi, vi dovranno provvedere gli eredi (è sufficiente che vi provveda uno solo di essi), i quali, oltre a inviare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate, dovranno provvedere anche al versamento dell’eventuale saldo a debito che scaturisce dalla stessa dichiarazione.
La dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi per conto del de cuius deve avvenire esclusivamente con Modello UNICO (in cui oltre a indicare i dati del de cuius/dichiarante, occorre riportare anche il codice fiscale e gli estremi anagrafici dell’erede che assolve l’adempimento).
Il versamento dell’eventuale saldo a debito deve avvenire con modello F24 (indicando nel campo coobligato il codice fiscale dell’erede che provvede al versamento e nel campo “codice identificativo” il codice 07).
Poiché il termine di scadenza per il versamento dell’IRPEF è il 16 giugno, ne deriva che:
- se il decesso è avvenuto nello stesso anno di riferimento della dichiarazione o entro il 16 febbraio dell’anno successivo, il versamento del saldo IRPEF 2014 e la presentazione della dichiarazione devono avvenire nel termine ordinario;
- se il decesso è avvenuto dopo il 16 febbraio, è concessa una proroga di 6 mesi (sia per il termine di versamento che per il termine di presentazione della dichiarazione).