Botta e risposta

martedì 20 gennaio 2015

Detrazione spese per la sicurezza sismica

Con la modifica del comma 1-bis del citato art. 16, DL n. 63/2013 è stabilito che, per le spese relative agli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche, ex art. 16–bis, comma 1, lett. i), TUIR, attivate dal 5.8.2013 su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ex OPCM 20.3.2003, n. 3274, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, la detrazione spetta nella misura del 65% delle spese sostenute fino al 31.12.2015 con ammontare complessivo agevolabile pari a € 96.000 per unità immobiliare. Gli interventi antisismici agevolabili, nel limite massimo di spesa pari a € 96.000 per ciascuna unità immobiliare facente parte dell’edificio, riguardano l’esecuzione di opere per: - la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali; - la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio; - la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione; purché realizzate “sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente” e devono “comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Non rileva la categoria catastale dell’unità immobiliare.

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