Possono beneficiare della detrazione Irpef per interventi di recupero del patrimonio edilizio i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati i lavori (articolo 16-bis del Tuir.
In caso di decesso dell’avente diritto, il beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Anche il conduttore detentore dell’immobile in base a un contratto di locazione può avvalersi, ricorrendone i presupposti, della detrazione in esame (circolare del ministero delle Finanze n. 57 del 1998); in caso di decesso, le eventuali rate che residuano potranno essere detratte esclusivamente dall’erede che subentri nella titolarità del contratto e conservi la detenzione materiale e diretta del bene (circolare 13/E del 2013).