Interventi edilizi iniziati ante 21.8.2013 . La DRE Emilia Romagna, con la risposta ad un interpello prot. 909-195/2015, ha precisato che, nel caso di un intervento edilizio iniziato prima del 21.8.2013 e terminato successivamente, riguardante demolizione e ricostruzione di un edificio con modifica della sagoma, ma con identica volumetria, le detrazioni fiscali per il recupero edilizio e per il risparmio energetico sono applicabili solo sulle spese sostenute dopo l'eventuale modifica del titolo abilitativo ottenuta dal Comune.
Il problema riguarda gli effetti fiscali della modifica apportata all'art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001 dall'art. 30 co. 1 del DL 69/2013, in vigore dal 21.8.2013, per effetto della quale rientrano fra gli interventi di ristrutturazione edilizia quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione dell'edificio mantenendo la stessa volumetria di quello preesistente, ma con sagoma diversa.
Secondo l'Agenzia, nel caso di specie, non è possibile godere delle detrazioni fiscali fino a quando non si ottiene una modifica del titolo abilitativo del Comune e, peraltro, le agevolazioni riguardano le sole spese sostenute dopo l'eventuale modifica.