I soggetti titolari di reddito d'impresa possono beneficiare della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui ai co. 344-347 dell'art. 1 della L. 296/2006 solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell'esercizio della loro attività imprenditoriale.
L'Agenzia delle Entrate, infatti, ha più volte precisato che l'agevolazione in esame spetta "con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale" (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 1.8.2008 n. 340).
Pertanto, sempre secondo l'Agenzia, l'esclusione dalle detrazioni IRPEF/IRES del 55% (ora 65%), affermata dalla ris. n. 340/2008, riguarda la generalità degli immobili delle imprese che non siano utilizzati direttamente dalle stesse, ma vengano concessi in locazione a terzi.
Di opinione contraria l'AIDC che, nella norma di comportamento n. 184/2012, dopo aver analizzato la disciplina dell'agevolazione afferma che delle regole speciali sono riservate soltanto alle società di locazione finanziaria e che, quindi, il beneficio fiscale dovrebbe poter essere fruito anche per gli immobili delle imprese concesse in locazione a terzi.
In linea con la posizione dell'AIDC si sono poi espresse alcune commissioni tributarie provinciali.