Botta e risposta

mercoledì 29 aprile 2015

Detrazione IRPEF del 55-65% su immobili delle imprese destinati alla locazione.

I soggetti titolari di reddito d'impresa possono beneficiare della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui ai co. 344-347 dell'art. 1 della L. 296/2006 solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell'esercizio della loro attività imprenditoriale. L'Agenzia delle Entrate, infatti, ha più volte precisato che l'agevolazione in esame spetta "con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale" (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 1.8.2008 n. 340). Pertanto, sempre secondo l'Agenzia, l'esclusione dalle detrazioni IRPEF/IRES del 55% (ora 65%), affermata dalla ris. n. 340/2008, riguarda la generalità degli immobili delle imprese che non siano utilizzati direttamente dalle stesse, ma vengano concessi in locazione a terzi. Di opinione contraria l'AIDC che, nella norma di comportamento n. 184/2012, dopo aver analizzato la disciplina dell'agevolazione afferma che delle regole speciali sono riservate soltanto alle società di locazione finanziaria e che, quindi, il beneficio fiscale dovrebbe poter essere fruito anche per gli immobili delle imprese concesse in locazione a terzi. In linea con la posizione dell'AIDC si sono poi espresse alcune commissioni tributarie provinciali.

Novità flash

venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

Quesito del giorno

venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
Vai all'archivio

Link