Botta e risposta

venerdì 13 marzo 2015

Detrazione fiscale: manutenzioni ordinarie e straordinarie

Possono beneficiare della detrazione d’imposta gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si tratta di quelli disciplinati dall’art. 3 lett. a), b), c), d) del D.P.R. n. 380/2001: gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici e gli interventi per mantenere efficienti gli impianti tecnologici esistenti. Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, ad esempio: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti; la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni; il rifacimento di intonaci interni; l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze; la verniciatura delle porte dei garage. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi ai fini dell’agevolazione solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali; la detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale. Tuttavia, se gli interventi di manutenzione ordinaria fanno parte di un intervento più vasto, come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l’insieme delle stesse è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali. Sono considerati interventi di manuten¬zione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/ sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria com¬plessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso. Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli consi¬stenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecu¬zione di opere, anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione che non sia mo¬dificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria desti¬nazione d’uso. Sono opere di manutenzione straordinaria, ad esempio: l’ installazione di ascensori e scale di sicurezza; la realizzazione e miglioramento dei servizi igienici; la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modi¬fica di materiale o tipologia di infisso; il rifacimento di scale e rampe; gli interventi finalizzati al risparmio energetico; la recinzione dell’area privata; la costruzione di scale interne.

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